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TITOLO II

ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 4.
Assemblea degli iscritti
  1. L'assemblea degli iscritti e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attivita' professionale.

  2. Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, puo' disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.

  3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

  4. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo sia impedito o assente, dal consigliere piu' anziano per iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.

  5. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

  6. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

  7. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' avereluogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

  8. Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Nota all'art. 4:
  • Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 17 (Elezione del consiglio dell'ordine).
    1. La data, l'ora ed il luogo di convocaziote dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.
    2. Ove si riveli opportuno, puo' disporsi l'a pertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione.
    3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.
    4. Il voto e' personale, diretto e segreto.
    5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
    6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 10, comma 3.
    7. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
    8. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati.
    9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione".

Art. 5.
Assemblea per l'approvazione dei conti
  1. L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi e' convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima della data della seduta con facolta' per gli iscritti di prenderne visione.
Art. 6.
Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine
  1. Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

  2. La seconda convocazione e' fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.

  3. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5.

  4. Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, scegliendoli tra i piu' anziani per iscrizione all'albo.
Art. 7.
Schede elettorali
  1. Le schede elettorali, stampate a cura del consiglio dell'ordine e contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'ordine o di un consigliere a cio' specificamente da questi delegato, sono inviate agli elettori unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente del consiglio stabilisce la quantita' delle schede da stampare in numero superiore a quello dei votanti.

  2. Gli elettori che non avessero ricevuto le schede elettorali possono ritirarle fino al momento della chiusura dell'assemblea elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di persona munita di delega scritta.
Art. 8.
Seggio elettorale
  1. Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.

  2. Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

  3. Lo scrutatore piu' anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione prevale l'anzianita' di data di nascita.

  4. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

  5. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio.

  6. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Art. 9.
Votazioni
  1. Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere.

  2. Non e' ammesso il voto per delega. E', invece, ammesso il voto per corrispondenza.

  3. Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire al consiglio dell'ordine, non piu' tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ...", e la sua firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta. Il giorno fissato per le elezioni il presidente del consiglio dell'ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilita' le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza. Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrita', apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

  4. Su una apposita copia dell'elenco degli elettori viene fatta apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco il segretario prende nota di coloro che hanno votato per corrispondenza.

  5. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di voto si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa, nonche' delle schede non ancora utilizzate.
Art. 10.
Chiusura delle operazioni di voto
  1. Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile per votare, decorso il tempo fissato per le votazioni, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nel seggio allo scadere delle otto ore, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validita' dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

  2. Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non da' inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in plichi separati e sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.

  3. Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne da' immediata comunicazione al presidente dell'ordine il quale, informato il Ministro di grazia e giustizia, procede alla determinazione delle date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di un mese e a non piu' di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.
Nota all'art. 10:
  • Per il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 4.

Art. 11.
Operazioni di scrutinio
  1. Accertata la validita' dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti.

  2. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la precedenza i candidati non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 1, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

  3. Il presidente del seggio comunica il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione, entro tre giorni, al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Nota all'art. 11:
  • Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine regionale).
    1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento.
    2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'art. 3, comma 2.
    4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".

Art. 12.
Riunione del consiglio dell'Ordine per la elezione delle cariche
  1. Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 15 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

  2. La riunione del consiglio e' presieduta dal membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro piu' giovane per anzianita' di iscrizione, e in caso di pari anzianita', dal piu' giovane di eta'.

  3. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
Art. 13.
Riunioni del consiglio dell'Ordine
  1. Il consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

  2. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione piu' favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

  4. Il verbale di ogni riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed e' sottoscritto da entrambi.
Art. 14.
Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione
  1. Il consiglio straordinario di cui all'articolo 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' costituito da tre componenti scelti dal Ministro di grazia e giustizia all'interno di terne proposte dal consiglio dell'Ordine nazionale.

  2. Il consiglio straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero degli iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo stesso consiglio di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine.

  3. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal presidente del consiglio straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.
Nota all'art. 14:
  • Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 18 (Costituzione di nuovi ordini - Fusioni).
    1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
    2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'art. 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale".

Art. 15.
Fusioni di ordini
  1. La fusione di due o piu' ordini di regioni viciniori e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

  2. I presidenti degli ordini regionali interessati trasmettono entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonche' gli archivi degli ordini medesimi.

  3. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato dal Ministero di grazia e giustizia convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgera' con le modalita' indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

  4. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.
Art. 16.
Riunioni e convegni
  1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'ordine regionale puo' promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

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