LUNEDI' 6 SETTEMBRE 2010   HOME   CONTATTI   AREA RISERVATA
 
 
Legislazione ->DPR n.283 -> Titolo IV

Vai a Titolo I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII

TITOLO IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO, TRASFERIMENTO CANCELLAZIONE

Art. 21.
Domanda di iscrizione all'albo
  1. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia di bollo, e' diretta al consiglio dell'ordine ed e' presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade la residenza dell'istante ovvero, nel caso di domanda presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade il suo domicilio professionale.

  2. Nella domanda il richiedente dichiara:
    a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
    b) la residenza e il domicilio professionale;
    c) la cittadinanza;
    d) di godere dei diritti civili;
    e) il titolo di studio posseduto;
    f) di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
    g) il proprio stato giuridico professionale, ai sensi dell'articolo 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59;
    h) di non avere precedenti penali, provvedendo, diversamente, ad indicarli;
    i) il domicilio, nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti, presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

  3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
    a) certificazioni, in originale o in copia autentica, concernenti i dati e la ricorrenza dei requisiti indicati nel comma 2, ovvero, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, le relative dichiarazioni sostitutive;
    b) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine;
    c) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

  4. Ove necessario, l'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea deve, inoltre, produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.
Note all'art. 21:
  • Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.
  • Si trascrive il testo dell'art. 22 della tariffa ammessa del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1985, recante: "Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative".
    ===========================================================
    Articolo Indicazione degli atti A
    soggetti a tassa de
    ___________________________________________________________

    Titolo VII
    PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

    Art. 22.
    Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 21 agosto 1992 . . . . . . . . . . . . . . .

    1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (art. 70);
    2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimenso dei rifiuti urbani (art. 71);
    3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);
    4. Agenti di assicura- zione e mediatori di assicurazione (art. 73);
    5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
    6. Concessionari del servizio di riscossione dei tribut e collettori (art. 75);
    7. Giornali e periodici (art. 82);
    8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).

Art. 22.
Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti
  1. In caso di cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni.

  2. Il provvedimento di cancellazione previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, per il venir meno del requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), e' adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia in seguito alla mancata conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine presso il cui albo sono iscritti.

  3. Alla eventuale domanda di trasferimento vanno allegati i certificati, in originale o copia autentica, attestanti l'assenza delle circostanze indicate all'articolo 27, comma 9, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

  4. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato e' tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito. Nel nuovo albo e' conservata l'anzianita' risultante dall'albo di provenienza.

  5. Il consiglio dell'ordine di provenienza e' tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
Note all'art. 22:
  • Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 28 (Cancellazione e sospensione dall'albo).
    1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) , b) , c) e d).
    2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'art. 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo.
    3. La sospensione per morosita' non e' soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.
    4. Per il provvedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare".

  • Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 27 (Iscrizione all'albo - Trasferimenti).
    1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
      a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita';
      b) godere dei diritti civili;
      c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
      d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;
      e) precisare il proprio stato giuridicoprofessionale.
    2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo.
    3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata.
    4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dellart. 22, comma 1, lettera i), al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
    5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
    6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi.
    7. Nel caso di variazione dello stato giuridicoprofessionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.
    8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.
    9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo".

Art. 23.
Reiscrizione
  1. Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato, oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione, deve dichiarare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c).
Art. 24.
Tessera di riconoscimento
  1. Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto all'albo, rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridicoprofessionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

  2. La tessera, munita di fotografia, reca il timbro a secco del consiglio dell'ordine regionale, e' firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.

  3. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento. Il professionista e' tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel piu' breve tempo possibile, la tessera precedentemente rilasciatagli.
Nota all'art. 24:
  • Per il testo dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.
Art. 25.
Timbro professionale
  1. Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto all'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonche' il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Al professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato in conformita' a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2.

  2. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e puo' richiederne un altro all'ordine presso cui si e' trasferito.

Vai a Titolo I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII

 
 
 
AGGIORNAMENTO LEGALE
Le Circolari legali
 
 
AGGIORNAMENTO FISCALE
Le Circolari tributarie
 
 
PARLANO DI NOI
Rassegna Stampa e comunicazione
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE
OTA REGIONALI
PARLAMENTO E GOVERNO
MINISTERI
ENTI LOCALI
ASSOCIAZIONI
UNIVERSITA'
ALTRI ORDINI
TRIBUNALE MILANO
 
 
 
 
LINKS UTILI