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Legislazione ->DPR n.283 -> Titolo V

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TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 26.
Sospensione, cancellazione e radiazione
  1. La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale e la cancellazione o radiazione dall'albo comportano la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione.

  2. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine lo invita con lettera raccomandata, a provvedere al piu' presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Art. 27.
Invito a comparire
  1. L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, per procedere all'audizione prevista dall'articolo 40, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

    a) le generalita' dell'incolpato;
    b) la menzione circostanziata degli addebiti;
    c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, si procedera' in sua assenza;
    d) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potra' prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie e documenti;
    e) la data e la sottoscrizione del presidente.
Nota all'art. 27:
  • Si trascrive il testo dell'art. 40 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 40 (Svolgimento del procedimento disciplinare).
    1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
    2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati gli eventuali memorie e documenti, delibera a magioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.
    3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
    4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.
    5. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: ''Non essere luogo a provvedimento disciplinare''.".

Art. 28.
Esecuzione provvisoria
  1. L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione puo' essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravita' dei fatti o le modalita' o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attivita' professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.
Nota all'art. 28:
  • Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnlogo alimentare);

    "Art. 43 (Esecuzione provvisoria).
    1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso".


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