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Legislazione ->DPR n.283 -> Titolo VI
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TITOLO VI
IMPUGNAZIONI
Art. 29. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
- Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale e' presentato o notificato nel termine prescritto dall'articolo 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente e' il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.
- Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, in caso di presentazione a mano, e lo trasmette in copia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente e' il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente e' il procuratore della Repubblica.
- Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed e' corredato:
a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, degli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;
b) dei documenti eventualmente ritenuti necessari a comprovarne il fondamento.
- Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono inviate al recapito indicato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i).
- Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni e produrre documenti. Nei dieci giorni successivi e' consentita la proposizione di motivi aggiunti.
- Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma 5, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e al fascicolo degli atti.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):
"Art. 49 (Ricorsi).
- Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
- Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
- In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
- Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'art. 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali):
"Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi stabilite:
a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e
18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800;
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600;
c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400".
Art. 30. Trattazione del ricorso
- Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, nomina il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.
Art. 31. Verbale delle sedute
- Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso contiene:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Art. 32. Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale
- Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti tecnologi alimentari aventi i requisiti richiesti dall'articolo 49, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto, sceglie tecnologi alimentari tra gli iscritti negli albi di altri ordini viciniori.
Nota all'art. 32:
- Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):
"Art. 49 (Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale).
- Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e svolta l'elezione contestata.
- La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.
- Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un tecnologo alimentare.
- Per la finalita' di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna Corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualita' di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di eta' non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianita' di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianita' di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'art. 52.
- Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
- Il ricorso per cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
- La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la delibera impugnata".
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