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Legislazione ->DPR n.283 -> Titolo VIII

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TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.
Notificazioni e comunicazioni
  1. Salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 e dal presente regolamento sono eseguite, rispettivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da un ufficiale giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale.

  2. Comunicazioni e notificazioni sono indirizzate al domicilio indicato dall'iscritto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i). In caso di mancato recapito per irreperibilita' dell'interessato presso il domicilio indicato, esse sono depositate ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall'articolo 29, comma 4.
Art. 35.
Commissari per la prima formazione degli albi
  1. I magistrati che svolgono funzioni presso gli uffici giudiziari avanti ai quali possono essere proposte azioni relative alla formazione degli albi, non possono essere nominati commissari ai sensi dell'articolo 52, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
Nota all'art. 35:
  • Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art 52 (Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali).
    1. Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'art. 53. Qualora gli aventi diritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.
    2. I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'art. 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali".

Art. 36.
Prima formazione dell'albo
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'albo, indirizzandola al commissario presso il tribunale del capoluogo di regione.

  2. Per le modalita' di presentazione ed il contenuto della domanda si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nell'articolo 21, commi 1, 2, 3, lettere a) e c), e 4.
Note all'art. 36:
  • Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare):

    "Art. 53 (Sessione speciale dell'esame di Stato).
    1. Nella prima applicazione della presente legge, e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneita', al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'art. 27, commi 1, lettere a) , b) , d) ed e), e 2.
    2. Le modalita' per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

  • Per il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 35.

Art. 37.
Elezioni per la prima costituzione dei consigli degli ordini regionali
  1. In occasione delle elezioni previste dall'articolo 52, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le funzioni di presidente e di segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista iscritto all'albo, da questi designato.

  2. Anche in tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e del presente regolamento relative alle elezioni dei consigli degli ordini.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 12 luglio 1999

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 12

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