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27-1-1994 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 21
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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59.

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. l.
(Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione)
  1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27.

  2. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.
Art. 2.
(Attività professionale)
  1. Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:

    a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

    b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;

    c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;

    d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;

    e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d);

    f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione alimentare;

    g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;

    h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

    i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;

    l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

    m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agro-alimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

  2. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.

  3. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attività siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.
Art. 3.
(Esercizio della professione)
  1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione all'albo dì cui all'articolo 27.

  2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. In tal caso, essi possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

  3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 è conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati.

  4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi.

  5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

  6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 4.
(Segreto professionale)
  1. L'iscritto all'albo dei tecnologi alimentari ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività.
Art. 5.
(Vigilanza)
  1. L'ordine dei tecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso.
Art. 6.
(Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni)
  1. Gli incarichi relativi all'attività professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Art. 7.
(Riscossione dei contributi)
  1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1 lettera l), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette.

  2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

  3. Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art. 8.
(Personale)
  1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali

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