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NOTE
27-1-1994 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 21
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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59.
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. l. (Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione)
- Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27.
- Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.
Art. 2. (Attività professionale)
- Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:
a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;
d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;
e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d);
f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione alimentare;
g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;
i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;
m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agro-alimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.
- Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.
- Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attività siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.
Art. 3. (Esercizio della professione)
- Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione all'albo dì cui all'articolo 27.
- I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. In tal caso, essi possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.
- Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 è conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati.
- Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi.
- Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.
- Gli iscritti ad un albo regionale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 4. (Segreto professionale)
- L'iscritto all'albo dei tecnologi alimentari ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività.
Art. 5.
(Vigilanza)
- L'ordine dei tecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso.
Art. 6. (Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni)
- Gli incarichi relativi all'attività professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Art. 7. (Riscossione dei contributi)
- Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1 lettera l), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette.
- I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
- Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art. 8. (Personale)
- Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali
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