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CAPO II

ORDINI REGIONALI, DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 9.
(Circoscrizioni territoriali)
  1. L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti.

  2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.
Art. 10.
(Composizione del consiglio dell'ordine regionale)
  1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento.

  2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3,.comma 2.

  4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 11.
(Cariche del consiglio dell'ordine - Validità delle sedute)
  1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

  2. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

  3. Per la validità delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
Art. 12.
(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine)
  1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. Il presidente rilascia la tessera di riconoscimento, nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.
Art. 13.
(Attribuzioni del consiglio dell'ordine)
  1. Il consiglio dell'ordine, oltre a quelle eventualmente demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:

    a) cura l'osservanza delle norme che disciplinano la professione;

    b) vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

    c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo medesimo;

    d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1;

    e) adotta i provvedimenti disciplinari;

    f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

    g) provvede alla amministrazione dei beni dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

    h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;

    i) designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

    l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, ed entro la misura massima stabilita dal consiglio dell'ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

    m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio dell'ordine nazionale;

    n) cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti.

  2. Le delibere del consiglio dell'ordine sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui all'articolo 40, comma 2.
Art. 14.
(Decadenza dalla carica di membro del consiglio dell'ordine)
  1. Il componente del consiglio dell'ordine che, senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

  2. I componenti decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza indicato all'articolo 17, commi 6 e 7.

  3. In mancanza di candidati, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 17. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

  4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.
Art. 15.
(Scioglimento del consiglio dell'ordine)
  1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli.

  2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

  3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

  4. Il commissario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 16.
(Assemblea degli iscritti all'ordine)
  1. L'assemblea degli iscritti all'ordine è convocata dal presidente.

  2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3.

  3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

  4. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

  5. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria degli iscritti quando lo ritiene opportuno, nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da almeno un quinto degli iscritti all'albo. In tali ultimi casi, il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni. Qualora il presidente non vi provveda, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine; il procuratore della Repubblica designa un iscritto all'albo a presiedere l'assemblea.
Art. 17.
(Elezione del consiglio dell'ordine)
  1. La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

  2. Ove si riveli opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

  3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

  4. Il voto è personale, diretto e segreto.

  5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

  6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3.

  7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

  8. Compiuto lo scrutinio, il presidente, ne proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati.

  9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione.
Art. 18.
(Costituzione di nuovi ordini - Fusioni)
  1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

  2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'articolo 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

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