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Legislazione ->Legge n.59 -> Capo III
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NOTE
CAPO III
ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Art. 19. (Ordine nazionale)
- Gli ordini regionali dei tecnoIogi alimentari costituiscono un unico ordine nazionale.
Art. 20. (Consiglio dell'ordine nazionale)
- Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni. Il requisito dell'anzianità d'iscrizione si applica a partire dall'undicesimo anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52.
- I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.
- Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.
- Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.
- Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.
Art. 21. (Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale)
- Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative.
- Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Art. 22. (Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale)
- Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
h) determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;
i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.
Art. 23. (Designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale)
- Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
- La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica.
- Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma I.
- Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 24. (Incompatibilità)
- La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio dì un ordine regionale.
- In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine nazionale.
- I componenti del consiglio dell'ordine nazionale che abbiano rinunziato, ai sensi dei commi 1 e 2, a tale carica, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli che hanno rinunziato, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano eletto il componente da sostituire.
Art. 25. (Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale)
- Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonché al Ministero di grazia e giustizia.
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