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CAPO IV

ISCRIZIONE ALL'ALBO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Art. 26.
(Contenuto dell'albo)
  1. L'albo dei tecnologi alimentari contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e reca un indice, alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

  2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.
Art. 27.
(Iscrizione all'albo - Trasferimenti)
  1. I requisiti per l'iscrizione all' albo sono:

    a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

    b) godere dei diritti civili;

    c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

    d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;

    e) precisare il proprio stato giuridico professionale.

  2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo.

  3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

  4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera i), al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

  5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

  6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi.

  7. Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.

  8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

  9. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.
Art. 28.
(Cancellazione e sospensione dall'albo)
  1. Al consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

  2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo.

  3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

  4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Art. 29.
(Reiscrizione all'albo successiva alla cancellazione)
  1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

  2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.
Art. 30.
(Comunicazione delle decisioni)
  1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

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