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NOTE
CAPO V
SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 31. (Sanzioni disciplinari)
- Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3;
d) la radiazione.
Art. 32. (Avvertimento)
- L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità ed è comunicato. all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 33. (Censura)
- La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.
Art. 34. (Sospensione dall'esercizio professionale)
- La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato.
- Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni.
b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.
c) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma dell'articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale.
- Nei casi di cui al comma 2, la sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora sia stato presentato ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 3 1, comma 1, lettera c).
- Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.
Art. 35. (Radiazione)
- La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta; con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali.
- Importano di diritto la radiazione dall'albo:
a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
Art. 36. (Rapporti del procedimento disciplinare con il procedimento penale)
- Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo 35, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato, non lo ha commesso.
- Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Art. 37. (Prescrizione)
- L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione nel termine di cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.
Art. 38. (Competenza)
- La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
- Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.
Art. 39. (Apertura del procedimento disciplinare)
- Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 33, 34 e 35 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
- Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 32, comma 2, su richiesta dell'interessato.
- Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.
- Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato è facoltativa.
Art. 40. (Svolgimento del procedimento disciplinare)
- Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
- Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati gli eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
- Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
- La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglo.
- Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «Non essere luogo a provvedimento disciplinare».
Art. 41. (Notificazione delle decisioni)
- Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 42. (Astensione e ricusazione)
- L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine regionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
- Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine regionale.
- Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine ne dà notizia al consiglio dell'ordine nazionale che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
- Il consiglio competente ai termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono membri che hanno chiesto di astenersi e che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
- L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
- Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'ordine nazionale.
- Se a seguito di astensioni o ricusazione, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine della Lombardia, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.
Art. 43. (Esecuzione provvisoria)
- Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso.
Art. 44. (Reiscrizione all'albo successiva alla radiazione)
- Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
- Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30.
- Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianità alla data della reiscrizione.
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