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CAPO VI

IMPUGNAZIONI

Art. 45.
(Ricorsi)
  1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

  2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

  3. In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

  4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'articolo 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.
Art. 46.
(Poteri del consiglio dell'ordine nazionale)
  1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare più grave.

  2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine, nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Art. 47.
(Irricevibilità del ricorso)
  1. E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della deliberazione impugnata.

  2. Il ricorso è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni. In caso di omessa presentazione della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione.

  3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile.
Art. 48.
(Decisione sul ricorso)
  1. La decisione sul ricorso contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali la decisione stessa si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

  2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'ordine nazionale. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 40, comma 2.

  3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza, è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo, ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.
Art. 49.
(Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale)
  1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

  2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dal l'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.

  3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un tecnologo alimentare.

  4. Per la finalità di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualità di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52.

  5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

  6. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

  7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

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