| |
Legislazione ->Legge n.59 -> Capo VII
Vai a Capo I -
II -
III -
IV -
V -
VI -
VII -
NOTE
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 50. (Determinazione degli onorari e dei criteri per il rimborso delle spese)
- Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.
Art. 51. (Restituzione di atti e documenti)
- Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.
- Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuovere la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.
Art. 52. (Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali)
- Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'articolo 53. Qualora gli aventi dritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.
- I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali.
Art. 53. (Sessione speciale dell'esame di Stato)
- Nella prima applicazione della presente legge, è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneità, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere a), b), d) ed e), e 2.
- Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 54. (Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi.
- Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, compresi quelli della sessione speciale, si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire, rispettivamente, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, e con il decreto di cui all'articolo 53, comma 2.
Art. 55. (Regolamento di esecuzione)
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i1 regolamento. di esecuzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Vai a Capo I -
II -
III -
IV -
V -
VI -
VII -
NOTE
|
|