LUNEDI' 6 SETTEMBRE 2010   HOME   CONTATTI   AREA RISERVATA
 
 
Legislazione ->Legge n.59 -> Note

Vai a Capo I - II - III - IV - V - VI - VII - NOTE

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 34
Si riporta il testo degli articoli 206 e 215 del codice penale:

«Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza). Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in uno stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa».

«Art. 215 (Specie). - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro».

Nota all'art. 35
Si riporta il testo degli articoli 222, 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale:

«Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario). Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso».

«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

«Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte».

«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il pento nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata».

«Art. 377 (Subornazione). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità ad un testimone, perito o interprete, per indurlo ad una falsa testimonianza perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».

«Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni».

«Art. 381 (Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione, se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria».

Nota all'art. 37.
Si riporta il testo degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale:

«Art. 158 (Decorrenza dei termine della prescrizione). - Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

«Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

«Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompendo pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'autorità giudiziaria, l'ordinanza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà».

Nota all'art. 42:
Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile:

«Art. 51 (Astensione del giudice).
  1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
    a) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
    b) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
    c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
    d) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
    e) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
  2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».
«Art. 52 (Ricusazione del giudice).
  1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
  2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
  3. La ricusazione sospende il processo».
Nota all'art. 47
Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261/1946 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai consigli nazionali professionali) è il seguente:

«Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'erario nei casi sotto indicati sono così stabilite:
a) per la presentazione dei ricorsi ai consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, L. 800;
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, L. 1600;
c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, L. 2400;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, L. 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, L. 2400».

Nota all'art. 55.
Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

-------------------------------------------

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1598):

Presentato dall'on. SALERNO ed altri il 23 settembre 1992.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI e XII.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 20, 27 gennaio 1993; 15, 23 giugno 1993.
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, l'8 ottobre 1993.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa. il 13, 28 ottobre 1993, e approvato il 4 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1632):
Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 24 novembre 1993 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a, 7a, 10a, 11a, 12a, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 9a commissione il 15 dicembre 1993 e approvato il 22 dicembre 1993.

94G0059
=============================================================

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Vai a Capo I - II - III - IV - V - VI - VII - NOTE

 
 
 
AGGIORNAMENTO LEGALE
Le Circolari legali
 
 
AGGIORNAMENTO FISCALE
Le Circolari tributarie
 
 
PARLANO DI NOI
Rassegna Stampa e comunicazione
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE
OTA REGIONALI
PARLAMENTO E GOVERNO
MINISTERI
ENTI LOCALI
ASSOCIAZIONI
UNIVERSITA'
ALTRI ORDINI
TRIBUNALE MILANO
 
 
 
 
LINKS UTILI