La partecipazione all’evento prevede il rilascio di 3 CF per i Tecnologi Alimentari iscritti all’albo
Food Packaging: aggiornamento normativo
Di seguito proponiamo il riassunto delle domande emerse da parte dei partecipanti durante il Webinar “Food packaging: aggiornamento normativo”, organizzato da OTAP in collaborazione con OTALL e le relative risposte, gentilmente fornite dalla relatrice Dott.ssa Maria Zemiri Nociti che ringraziamo per la professionalità e la disponibilità.
D: Per documentazione di supporto ci si riferisce all’analisi o prove aziendali?
Per documentazione di supporto si intende ogni documento utile a dimostrare la conformità alla normativa generale (Reg. 1935/2004/CE e Reg. 2023/2006/CE) e specifica per il materiale in questione (UE se esistente o nazionale). Il dossier solitamente contiene: schede tecniche delle materie prime utilizzate per la produzione/ decorazione / allestimento del materiale d’imballaggio e relative dichiarazioni di conformità; diagrammi di flusso e procedure applicate dal produttore del materiale da imballaggio; analisi del rischio in relazione alla destinazione d’uso del materiale; scheda tecnica dell’imballaggio finito ed eventuale specifica tecnica dell’imballaggio finito emessa dal cliente o dal fornitore per conto del cliente; test che dimostrano l’idoneità tecnologica (ossia idoneità a tutto ciò che accade dalla consegna dell’imballaggio alla azienda all’uscita dell’imballaggio dalla azienda stessa. Con la dichiarazione di conformità il produttore dell’imballaggio fornisce le informazioni relative all’ imballaggio stesso, traccia il confine della propria responsabilità per quanto ha dichiarato nella dichiarazione di conformità e per quanto non ha dichiarato ma che potrebbe avere delle ripercussioni negative durante l’utilizzo dell’imballaggio. L’idoneità tecnologica è attestata dalle informazioni allegare alla dichiarazione di conformità, ma anche su parametri non citati nella dichiarazione di conformità ma presenti in documenti come capitolati tecnici e specifiche tecniche e altri eventuali allegati al contratto che meglio definiscano le esigenze dell’azienda alimentare. La assenza di dati essenziali non è imputabile al produttore dell’imballaggio); analisi sensoriali; test di invecchiamento (evoluzione temporale della componente aromatica dell’alimento ed eventuali criticità dovute all’interazione tra alimento e materiale d’imballaggio con conseguente modifica delle caratteristiche organolettiche dell’alimento); requisiti di composizione e requisiti di purezza (carta e cartoni), prove di cessione, test di migrazione totale e specifica (se la normativa per lo specifico materiale lo prevede esempio: migrazione globale su materiali non ancora a contatto, migrazione di componenti degli inchiostri su imballaggi non ancora a contatto, migrazione specifica da imballaggi non ancora in contatto); prove per specifici materiali; calcoli teorici; modelli previsionali per la migrazione se l’azienda ritiene di servirsi di questi strumenti; ogni altro documento ritenuto utile allo scopo. Trattandosi di documenti ufficiali da fornire alla autorità competente, per la parte analitica è preferibile utilizzare metodi ufficiali, affidarsi ad un laboratorio accreditato per l’esecuzione delle singole prove. In assenza di metodi ufficiali il laboratorio utilizza metodi interni non soggetti ad accreditamento ma comunque validati. Per la dimostrazione dell’idoneità tecnologica cliente / fornitore concordano il tipo di prove di volta in volta idonee allo scopo e i relativi metodi di analisi qualora non esistano metodi ufficiali.
D: Chi decide quali prove effettuare come documentazione di supporto?
Il fornitore dell’imballaggio che offre al mercato un prodotto standard si premura di far eseguire i test previsti dalla legge, di effettuare la valutazione del rischio, eventuali calcoli teorici o modelli previsionali. In altri termini definisce l’intero protocollo di validazione del materiale.
Azienda alimentare e fornitore concordano le prove atte a dimostrare l’idoneità tecnologica del materiale qualora sia noto fin dall’inizio chi sia l’utilizzatore, per quale alimento ed in quali condizioni sarà utilizzato l’imballaggio.
D: Un fornitore di imballi di vetro che si limita a comprare/stoccare/rivendere, alla mia domanda se aveva segnalato la sua attività alla ATS di competenza, mi ha risposto che non doveva farlo perchè il quantitativo movimentato era basso. Gli ho risposto che è errato! Corretto?
Corretto!. Doveva segnalare la propria attività ad ATS, se l’azienda era già operativa prima di luglio 2017. Chi ha aperto l’attività dopo tale data era invece tenuto ad inserire l’informazione nella SCIA. La materia è regolamentata dall’art 6 del D.Lgs 29/2017. Anagrafe delle attività inerenti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Ai sensi dell’art 6 del D.Lgs 29/2017, gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le seguenti attività:
• Produzione in proprio o per conto terzi di materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (compresi i pezzi di ricambio). Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione.
• Trasformazione: comprende la produzione di materiali destinati a contatto con gli alimenti a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di poliaccoppiati, di cartoni per latte, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
• Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce o trasforma materiali a contatto con gli alimenti anche per conto terzi.
• Distribuzione: comprende le attività di commercio/distribuzione materiali a contatto con gli alimenti (destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di materie prime e materiali destinati al contatto con gli alimenti destinati ad altri operatori economici o direttamente a imprese alimentari. La comunicazione ai sensi dell’art 6 del D.Lgs 29/2017 va effettuata anche dalle attività che siano già registrata con SCIA per il settore alimentare.
La comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 29/2017 va inoltrata all’ATS competente per territorio, in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l’attività.
L’operatore economico dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita.
Le comunicazioni per le attività esistenti devono essere inviate entro il 31.7.2017 e le successive di variazione e di chiusura dell’attività devono essere presentate entro 30 giorni dalle modifiche.
D: se io sono un produttore di alimenti devo avere i rapporti di prova del fornitore? O mi bastano soltanto le dichiarazioni?
L’utilizzatore ha l’obbligo di chiedere, valutare e conservare le dichiarazioni conformità. Il fornitore è tenuto a consegnarle in sede di trattativa commerciale e comunque prima della prima fornitura. La documentazione di supporto è invece oggetto di trattativa commerciale tra fornitore e cliente. Il fornitore è obbligato a predisporla ed a mostrarla alla autorità competente che ne faccia richiesta.
D: per le macchine, se una ditta viene a fare manutenzione (magari sostituendo delle parti, anche solo viti) devo chiedere che tutti i pezzi siano certificati? perché spesso si prendono viti “qualsiasi”.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutte le parti della macchina che vanno a contatto con l’alimento. Non per l’intera macchina.
D: un’azienda che rivende MOCA sfusi (es: basi per torta che sono in scatole da 100 ma al piccolo pasticcere ne vendo 10 alla volta) può emettere una dichiarazione o deve dare la dichiarazione del produttore?
Se il rivenditore non effettua lavorazioni aggiuntive vale la dichiarazione del produttore.
E’ importante valutare le caratteristiche dell’imballaggio in cui consegna i 10 pezzi ed il mantenimento della tracciabilità del lotto che viene frazionato.
D: Buonasera, riguardo alle sostanze dual use: se l’imballaggio contiene sostanze dual use che non sono consentite come additivi nell’alimento che dovrà contenere, come ci si comporta?
La definizione stessa di dual use esclude questa eventualità.
Dual use sono le sostanze che possono essere impiegate sia come additivi diretti nei prodotti alimentari, sia come additivi nella produzione degli imballaggi per alimenti. Se viene meno l’ammissibilità della sostanza come additivo alimentare automaticamente decade il concetto di dual use.
Alcune sostanze dual use utilizzate nell’alimento possono essere soggette a concentrazioni massime stabilite dalla legge per le varie categorie di alimenti.
Negli imballaggi a contatto con gli alimenti possono essere soggette ai limiti di migrazione. Può accadere che gli additivi presenti nei materiali di confezionamento migrino negli alimenti confezionati causando il superamento dei limiti di legge.
Per impedire che questo accada, nelle plastiche destinate al contatto con gli aliment, la normativa UE impone di impiegare tali sostanze con modalità tali da impedire una migrazione superiori ai limiti più bassi definiti dalla normativa alimentare.
Secondo la stessa normativa, gli utilizzatori devono essere informati dal fornitore per poter rispettare le norme relative all’alimento finito.
L’imballaggio è considerato conforme per l’alimento? L’imballaggio è considerato conforme per l’alimento quando rispetta i requisiti della normativa generale e specifica per la tipologia di materiale in questione.
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