DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO V – NUTRIZIONE
Con riferimento alle informazioni da fornire al consumatore finale
in merito alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’oggetto, per parte di competenza, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento 1169/2011, per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.