Ogni Ordine dei Tecnologi Alimentari, al pari di tutti gli altri Ordini Professionali presenti in Italia, è un Ente Pubblico posto sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, la cui funzione principale consiste nel garantire il Pubblico Interesse circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della scienza e della tecnica e della legislazione, declinate nelle varie discipline oggetto dell’attività professionale.
La ragion d’essere di ogni Ordine Professionale è pertanto duplice: da un lato, tutelare la professionalità degli Iscritti e dall’altro tutelare il singolo e la collettività.
Attribuzioni dell’Ordine
Tra le attribuzioni assegnate agli Ordini Professionali ed espletate dal Consiglio dell’Ordine, vi sono ai sensi dell’art. 13 della Legge 59/94:
- Il consiglio dell’ordine, oltre a quelle eventualmente demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l’osservanza delle norme che disciplinano la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell’albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell’Albo medesimo;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14, comma 1;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni dell’Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso Pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;
i) designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’ordine, ed entro la misura massima stabilita dal consiglio dell’Ordine Nazionale, un contributo annuale, una tassa per l’iscrizione all’albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall’Albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l’iscritto che non adempie all’obbligo del pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell’ordine ed al consiglio dell’ordine nazionale;
n) cura l’aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti.
2. Le delibere del Consiglio dell’Ordine sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui all’art. 40, comma 2.