Attualmente la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari è equipollente solo alla laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari ai sensi del D.M. 22/12/1994.
Si, l’attività di lavoro dipendente non preclude l’apertura di attività svolte presso terzi, a patto che le attività non siano in conflitto o addirittura in concorrenza sleale tra loro, ovvero autorizzate dal datore di lavoro e scritte nel contratto di lavoro.
A seconda delle modalità di esercizio, l’attività professionale svolta presso terzi, può essere inquadrata fiscalmente in modi differenti:
a) se si tratta di prestazione occasionale, si opera con ritenuta d’acconto del 20% senza superare l’importo max di 5.000,00 euro netti nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (valore corrispondente a 6.660,00 euro lorde) e la durata max di 30 giorni lavorativi con lo stesso committente;
b) se si tratta di prestazione continuativa, è necessaria l’apertura della Partita IVA ed esistono diverse agevolazioni per i soggetti che iniziamo ex novo un’attività.
Per i necessari approfondimenti e per gli adempimenti di legge in materia fiscale o contributiva, è opportuno rivolgersi ad un commercialista o ad un consulente del lavoro.
Si, un Tecnologo Alimentare può costituire qualsiasi tipo di società con altri professionisti iscritti ad altri Ordini; la firma di documenti o perizie o expertise di specifica competenza deve essere apposta dal professionista che li ha redatti.
Si, l’attuale assetto legislativo ai sensi delle Legge 59/94 e del relativo D.P.R. 283/99 non menziona incompatibilità tra l’iscrizione all’Ordine e l’assunzione di cariche di rappresentanza giuridica all’interno di società private o pubbliche.
Il termine “Nutrizionista” non corrisponde di per sé ad una qualifica o titolo professionale rilasciati a seguito di uno specifico corso di laurea ma, per convenzione, viene attribuito al professionista esperto in Scienza dell’Alimentazione e della Nutrizione che è in grado di offrire prestazioni quali esprimere consigli alimentari e nutrizionali, fornire pareri su problematiche specifiche, elaborare profili nutrizionali e regimi dietetici per singoli o gruppi o intere comunità.
Per fare questo è necessario che il professionista possegga particolari competenze ed abbia acquisito specifiche abilità sulle caratteristiche nutrizionali e merceologiche degli alimenti e sul loro impatto sulla salute umana, sui fabbisogni energetici e nutritivi e sulle tecniche di valutazione finalizzate alla prevenzione ed al miglioramento di corretti stili alimentari per la salute (es: analisi di composizione corporea, del metabolismo basale e del dispendio energetico, analisi nutrizionale dell’intake alimentare).
In Italia sono presenti due figure specifiche che utilizzano il termine “Nutrizionista” abbinato allo specifico titolo di studio universitario: il Medico Nutrizionista e il Biologo Nutrizionista.
Il Medico Nutrizionista possiede una laurea in Medicina e Chirurgia ed una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia ed è dotato di responsabilità cliniche che gli permettono di fare diagnosi di patologie e prescrivere farmaci e diete.
Il Biologo Nutrizionista possiede una laurea magistrale ed è iscritto nella Sez. A dell’Ordine Nazionale dei Biologi e può svolgere la professione in totale autonomia ed elaborare profili nutrizionali e regimi dietetici, ma non può prescrivere farmaci.
Per quanto riguarda il Tecnologo Alimentare, l’art. 2 lettera h) della Legge 59/94 elenca le attività afferenti all’area nutrizionale che rientrano nelle sue competenze “lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori”.
Il Tecnologo Alimentare quindi, sulla base di quanto espresso nel suddetto art.2 lettera h) e per le competenze acquisite nel percorso universitario di cinque anni (vecchio ordinamento 5 anni e nuovo ordinamento 3+2 anni), può orientare i consumatori sulla scelta di prodotti alimentari conoscendo la composizione bromatologica ed i processi produttivi e conservativi degli alimenti, anche attraverso iniziative di educazione e formazione, divulgazione e consulenza tecnico-scientifica per singoli o gruppi o intere comunità, senza però poter elaborare profili nutrizionali e regimi dietetici.
Il Tecnologo Alimentare, per potersi definire anche “Nutrizionista” o “Esperto in Alimentazione e Nutrizione”, deve aver frequentato Corsi di Laurea magistrale come quello in Alimentazione e Nutrizione Umana organizzato dall’Università degli Studi di Milano (interfacoltà tra Scienze Agrarie e Alimentari con Medicina e Chirurgia) oppure aver frequentato Corsi di Specializzazione o Master su tali tematiche, ovvero dimostrare esperienze curriculari e abilità professionali come divulgatore tecnico-scientifico e/o come docente o esperto della materia e/o come autore di pubblicazioni e testi per gli Istituti scolatici superiori o universitari.
Si, un Tecnologo Alimentare può effettuare qualsiasi attività in autonomia o in collaborazione con altri professionisti, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/94, nel rispetto del Codice Deontologico e sotto la piena responsabilità individuale di quanto esprime, scrive, firma.
L’assicurazione professionale, ovvero l’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione nei campi di applicazione specifici della Legge 59/94 (definita anche RCT – Responsabilità Civile contro Terzi), è obbligatoria per i professionisti intesi come singoli individui o società professionali o studi associati ai sensi del DL Liberalizzazioni 1/12 con lo scopo di tutelare l’assicurato in caso di eventuali danni cagionati a terzi (clienti).
Attualmente esistono alcune convenzioni quadro con primarie Compagnie Assicurative a livello nazionale, ma molti colleghi hanno preferito affidarsi al proprio Assicuratore di fiducia per personalizzare il proprio campo di attività ed i relativi premi assicurativi.
L’iscrizione all’Ordine Regionale è obbligatoria per poter svolgere l’attività professionale con il titolo di Tecnologo Alimentare, come previsto dalla Legge 59/94 “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare” in cui all’art. 2. “Attività professionale”, vengono elencate le competenze che rientrano nella sua sfera professionale.
L’obbligo di iscrizione negli Albi, dopo il D.M. 30/01/1982, è operante per tutti, senza esclusione alcuna per coloro che esercitano l’attività professionale, quale dipendenti.
Il parere del Consiglio di Stato n. 330/99 del 29/09/1999 recita che “non vi è ragione perché l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente surroghi l’assoggettamento all’Ordine professionale, in quanto le verifiche originarie ed in itinere dall’Ordine compiute non possono ritenersi assorbite da quelle effettuate dal datore di lavoro, essendo poste nel più generale interesse della collettività che utilizza, quella attività professionale”.
L’iscrizione ad un Ordine professionale, in quanto Ente Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, rappresenta una tutela per il professionista ed una garanzia per i suoi clienti, siano essi pubblici o privati.
I tariffari delle prestazioni sono stati aboliti per tutti gli Ordini professionali con il DL Liberalizzazioni 1/12, lasciando spazio a documenti di indirizzo e linee guida tariffarie a discrezione del Consiglio Nazionale e/o dei singoli Ordini Regionali.
Nel caso del nostro Ordine, entro il 2016 verrà emanata la nuova versione delle “Linee Guida Tariffarie per il Tecnologo Alimentare”, per fornire un punto di riferimento sostenibile per le varie attività previste dall’art. 2 della Legge 59/94.
I Tecnologi Alimentari che non esercitano la professione, non sono tenuti ad accumulare crediti formativi (CF), in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di non esercitare l’attività professionale.
L’obbligo della formazione inizia il 1 gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione e ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno corrispondenti ad 1 ora di attività documentata presso Università, Enti e Agenzia Formative accreditate.
Molte questioni in merito ai CF sono in fase di definizione da parte del Ministero della Giustizia di concerto con i Consigli degli Ordini a livello nazionale.
Si, i CF rilasciati dalle Università, Consorzi Pubblici e Pubblici-Privati, Scuole di Alta Formazione, Agenzie di Formazione Regionali accreditate, così come dalle Agenzie Formative accreditate dal Consiglio Nazionale, se pertinenti con le aree disciplinati previste dall’art.2 della Legge 59/94, sono considerati validi ai fini della formazione obbligatoria del Tecnologo Alimentare.