Modalità di iscrizione all’Albo
1. I requisiti per l’iscrizione all’Albo sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare;
d) avere la residenza nella circoscrizione dell’Ordine al cui Albo si chiede di essere iscritti;
e) precisare il proprio stato giuridico-professionale.
2. Non possono ottenere l’iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell’articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall’Albo.
3. Il Consiglio dell’Ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell’Ordine, è motivata.
4. Qualora il Consiglio dell’Ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l’interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell’articolo 22, comma 1, lettera i), al Consiglio dell’Ordine Nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l’interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Albi.
7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l’iscritto è tenuto a darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.
8. Gli iscritti nell’Albo che si trasferiscono all’estero possono conservare l’iscrizione all’Albo dell’Ordine nel quale figuravano iscritti prima dell’espatrio.
9. Non è consentito il trasferimento dell’iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall’Albo.
Nel caso in cui l’iscritto decide di re-iscriversi all’Albo in seguito a cancellazione, gli verrà attribuito il numero di iscrizione che possedeva all’atto della prima iscrizione, ma perde il periodo di anzianità.
Come presentare la domanda di iscrizione all’Albo
Per iscriversi all’Albo dell’Ordine è necessario compilare in ogni sua parte la domanda di iscrizione da spedire all’attenzione del Consiglio Direttivo dell’Ordine a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 27 Legge 59/94 oppure a mezzo PEC ai sensi del DPR 68/05.
La richiesta d’iscrizione all’Albo verrà sottoposta al Consiglio Direttivo dell’Ordine che ne valuterà la congruità dei contenuti e deciderà l’accettazione della stessa entro tre mesi dalla data di presentazione ai sensi dell’art. 27, comma 3, Legge 59/94. Una volta che la domanda d’iscrizione sarà accettata, ne verrà data formale comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 30 della Legge 59/94 e contestualmente verrà inviata la scheda elettronica di profilatura, permettendo così all’Ordine di adempiere alle richieste del Consiglio Nazionale e dei Ministeri Competenti di tracciatura dei dati personali e professionali.
Quota di iscrizione all’Albo
L’ammontare della quota associativa annuale riferita al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre, viene approvato dalla Assemblea degli Iscritti che si tiene entro il mese di Marzo di ogni anno. Nell’ultima deliberazione della Assemblea degli iscritti, la quota annuale di iscrizione è stata confermata come segue:
- per il 1° anno di iscrizione per tutti i nuovi iscritti: quota ridotta a 70,00 euro;
- per il 2° anno di iscrizione: quota ridotta a 105,00 euro;
- a partire dal 3° anno: quota piena a 210,00 euro.
Nel caso di reiscrizione dopo richiesta di cancellazione, l’iscritto deve versare la quota piena a 210,00 euro.