Regolamento per l’elezione del Consiglio Regionale
Le elezioni del Consiglio Regionale dell’Ordine sono indette dopo comunicazione da parte del Ministero di Giustizia che indica la data massima entro il quale espletare le operazioni di voto. Dopo aver ricevuta la comunicazione del Ministero di Giustizia, il Presidente convoca un consiglio dove verranno deliberate le date della prima e della seconda convocazione, dando mandato al segretario di stampare le schede elettorali, contenenti il timbro dell’ordine e la sigla del segretario dell’Ordine o di un consigliere a ciò specificamente da questi delegato. Le schede con l’avviso di convocazione dell’assemblea saranno inviate agli elettori unitamente, o con spedizione separate o saranno ritirate dagli iscritti presso la sede dell’Ordine. In quest’ultimo caso in concomitanza del ritiro della scheda, l’iscritto riceverà doppia copia di ricevuta di ritiro (allegato 3) da firmare. Una copia rimarrà all’Ordine, verrà protocollata e sarà depositata nel plico degli atti finali delle elezioni per eventuali verifiche degli organi competenti; l’altra copia sarà consegnata all’iscritto.
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei tecnologi alimentari rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Per quanto non descritto nel regolamento del Consiglio Nazionale si rimanda al D.P.R. 283/99.