Legge 59/94 – Art. 16 Assemblea degli iscritti all’Ordine
- L’Assemblea degli iscritti all’ordine è convocata dal Presidente.
- L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 3.
- L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea degli iscritti all’Albo per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è convocata nel mese di Marzo di ogni anno.
- Il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria degli iscritti quando lo ritiene opportuno, nonché ogni volta che lo deliberi il Consiglio dell’Ordine, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti all’Albo. In tali ultimi casi, il presidente convoca l’assemblea entro venti giorni. Qualora il presidente non vi provveda, l’assemblea è convocata dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il consiglio dell’Ordine; il procuratore della Repubblica designa un iscritto all’Albo a presiedere l’assemblea.
DPR 283/99 – Art. 4. Assemblea degli iscritti
- L’assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio dell’attività professionale.
- Il presidente del consiglio dell’ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l’assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all’avviso di cui al comma 1.
- Presidente e segretario dell’assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.
- Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche quest’ultimo sia impedito o assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all’albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
- Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l’assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.
- L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.
- L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell’articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
- Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.