Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale
Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale) è il Perito nominato dal Giudice per aiutarlo su questioni tecnico-specialistiche nella celebrazione del Processo Civile o Penale, ai sensi dell’ art. 13 del c.p.c. e dell’art. 66 del c.p.p. e s.m.i.
Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei CTU, ovvero un registro in cui sono iscritti i nomi degli specialisti in possesso di particolari competenze professionali ai quali il Giudice può affidare l’incarico di consulenza, perizia, stima utili ai fini del giudizio processuale.
L’Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine o Collegio Professionale designato dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene l’aspirante CTU, oppure della Camera di Commercio per gli specialisti che non appartengono a Ordini o Collegi Professionali.
Il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo massimo di un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti ovvero non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.
L’ art. 24-bis disp. att. c.p.c. : introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e registrerà da gennaio 2024 gli incarichi ricevuti nel tempo dai CTU.
Dal 4 gennaio 2024 le nuove iscrizioni all’ Albo CTU (come per l’Albo Periti), devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la Piattaforma del Portale del Ministero della Giustizia, ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE, presente sul sito Portale Servizi Telematici – Area Servizi – Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari (giustizia.it).
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione (tempo medio stimato di 90-120 gg), e’ dovuto il pagamento dell’importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate causale “Tasse di Concessione Governative”.
Il mancato pagamento della tassa governativa preclude l’effettiva iscrizione all’albo dei consulenti ai sensi dell’art. 13 del DPR 641/72.
AVVERTENZE
- non e’ possibile essere iscritti all’Albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale;
- Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni: dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre
- si può esercitare solo nella giurisdizione del Tribunale in cui si è iscritti;
- si può essere chiamati da altro Tribunale se questi non ha alcun perito con specifica competenza;
- gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero telefonico;
- è possibile impugnare il rigetto della domanda di iscrizione.
- Il 4 marzo 2024 è cessata la validità e utilizzo degli albi cartacei