Dal 15 Luglio 2018 prestazioni professionali senza split payment
L’obbligo di versamento dell’IVA ritorna in capo al prestatore e non ricade più sulla P.A. o società acquirente
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), sono in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.
Fuoriescono dalla disciplina, quindi, fra gli altri, i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto a norma dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti. L’esclusione non dovrebbe invece riguardare gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.
Le nuove esclusioni, stabilite dal DL 87/2018, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018, in quanto primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, le prestazioni per le quali è emessa fattura sino alla data del 14 luglio 2018, da parte di professionisti e altri lavoratori autonomi, sono soggette alle regole dello split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.
A mutare è essenzialmente il soggetto tenuto a versare l’imposta: l’obbligo di versamento non ricade più sulla P.A. o società committente (con le particolari modalità di cui agli artt. 4 e 5 del DM 23 gennaio 2015), bensì torna in capo al prestatore che provvede secondo le modalità ordinarie (liquidazioni periodiche).
A livello di fatturazione il prestatore dovrà avere cura di non riportare sulla fattura le indicazioni e i riferimenti normativi dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), continuando però a esporre l’imposta sul documento.